Sfortunatamente, molte razze hanno il taglio "standard" delle orecchie e/o della coda. La documentazione dello standard di razza messa a disposizione dalla CBKC è vecchia e non è stata ancora aggiornata, l'importante è che questa pratica sia ormai reato. Quello che è considerato un REATO è il taglio di orecchie e code per fini ESTETICI (solo per apparenza). Se il cane ha un problema di salute che richiede il taglio delle orecchie o della coda, non è un crimine per il medico eseguire la procedura.
Razze che soffrono di taglio dell'orecchio (conchectomia):
– Dobermann
– pitbull
– Alano
– Pugile
– Schnauzer
Razze che hanno sofferto di taglio della coda (caudectomia):
– Pugile
– Pinscher
– Dobermann
– Schnauzer
– Cocker Spaniel
– Barboncino
– rottweiler
Tra le altre razze.
Il dobermann è una delle razze che soffrono di conchectomia e tailectomia. Entrambe le procedure avevano fini assolutamente estetici e quindi non giustificano la sofferenza di questi animali. Ora, la pratica è considerata mutilazione e un crimine ambientale.
Il Consiglio Regionale di Medicina Veterinaria (CRMV) avverte che i veterinari che eseguono l'intervento corrono il rischio di vedersi sospendere l'iscrizione dal Consiglio e di non poter più esercitare la professione. Dal 2013 esiste una legge federale che rende reato la pratica della caudectomia e della conchectomia. Sia i veterinari che chiunque compia tale atto sono soggetti alla reclusione da tre mesi a un anno, oltre alla multa.
“Il taglio della coda fa sì che i cani diventino sbilanciati. La coda è usata da loro per comunicare con altri cani e persino con i tutori”. Il rapporto ha descritto l'intervento chirurgico come una "mutilazione". La raccomandazione è stata accolta dal CNMV (Consiglio Nazionale di Medicina Veterinaria). Oltre alla caudectomia, il testo vieta anche il taglio delle orecchie (comune nei cani pitbull e dobermann), delle corde vocali e, nei gatti, delle unghie.
I creatori non possono essere puniti dal Consiglio, ma commettono anche loro il reato e sono soggetti a sanzione.
L'articolo 39 della legge sui reati ambientali vieta il maltrattamento degli animali, inclusa la loro mutilazione. Chiunque sia sorpreso a commettere questi atti può rispondere all'accusa.
Se conosci qualcuno che commette questo atto terribile, sia esso un veterinario o un “allevatore”, SEGNALALO !!!
Ecco la risoluzione:
CONSIGLIO FEDERALE DI MEDICINA VETERINARIA
DELIBERA N. 1.027 DEL 10 MAGGIO 2013
Modifica la formulazione del § 1, articolo 7, e abroga il § 2, articolo 7, sia della delibera n. 877, del 15 febbraio 2008, sia l'articolo 1 della delibera n. 793, del 4 aprile 2005.
IL CONSIGLIO FEDERALE DI MEDICINA VETERINARIA – CFMV -, nell'utilizzo delle attribuzioni conferite dal comma f dell'art. 16 della legge 23 ottobre 1968, n. 5517, disciplinata dal decreto 17 giugno 1969, n. 64704, delibera:
Arte. 1 Modifica il § 1, articolo 7, trasformandolo in un unico comma, e revoca il § 2, articolo 7, entrambi della delibera n. 877, del 2008, pubblicata nel DOU n. pag.173/174), che entra in vigore con la seguente dicitura:
"Singolo paragrafo. Le procedure vietate nella pratica veterinaria sono: caudectomia, conchectomia e cordectomia nel cane e onychectomia nel felino.
Arte. 2° Revoca l'articolo 1 della Risoluzione nº 793, del 2005, pubblicata in DOU nº 64, 4/5/2005 (Sezione 1, pag.95).
Arte. 3 La presente delibera entra in vigore alla data della sua pubblicazione, revocando ogni disposizione contraria.
BENEDITO FORTES DE ARRUDA
Presidente del Consiglio
ANTONIO FELIPE PAULINO DE F. WOUK
Segretario generale